Legittimità delle telecamere in Condominio

Legittimità delle telecamere in Condominio
24 Giugno 2022: Legittimità delle telecamere in Condominio 24 Giugno 2022

IL CASO. Tizio, proprietario di alcuni locali al piano terra di un condominio, installava due telecamere a sorveglianza dell’ingresso dei locali propri locali, che venivano ritenute illegittime dall’assemblea di condominio.

Tizio impugnava la decisione assembleare avanti al Tribunale di Catania, chiedendo l’accertamento del proprio diritto a installare le suddette telecamere, domanda che però veniva respinta dal giudice di primo grado.

Tizio proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Catania, lamentando in particolare la violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 1122-ter c.c.

Tizio affermava che l’art. 5 del d.lgs. n. 196/2003 avrebbe consentito l’installazione di telecamere per uso personale e la registrazione di immagini relative ai pianerottoli e alle scale, trattandosi di parti comuni non adibite all’esplicazione della vita privata dei condomini.

Riteneva, inoltre, che non avrebbe dovuto essere applicato l’art. 1122-ter c.c. (e quindi richiesta l’autorizzazione dell’assemblea condominiale per l’installazione delle telecamere), perché non si trattava di un impianto di videosorveglianza dell’intero condominio, ma di due telecamere per uso personale.

LA DECISIONE. La Corte d’appello di Catania, con la sentenza n. 317 del 15.2.2022, ha accolto l’appello di Tizio.

In particolare, la Corte ha affermato la non applicabilità dell’art. 1122-ter c.c., in quanto le telecamere installate da Tizio non costituivano un impianto di videosorveglianza delle parti comuni del condominio, ma erano poste a tutela della proprietà esclusiva di Tizio.

Inoltre, la Corte a conferma dell’uso personale delle due telecamere, ha evidenziato come i locali di proprietà di Tizio avessero un ingresso autonomo rispetto al resto del condominio e che non vi fosse la possibilità di spostare l’inquadratura delle telecamere dall’ingresso dei suddetti locali, poiché si trattava di telecamere “fisse”.

I giudici d’appello hanno altresì escluso la violazione del diritto alla privacy dei condomini, anzitutto perché il Condominio non l’aveva provata, non avendo dimostrato che le riprese erano state utilizzate per un fine diverso da quello di vigilanza e custodia.

Secondariamente, la Corte ha affermato che le riprese dei pianerottoli o delle scale condominiali sono legittime, trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e che l’installazione delle telecamere è lecita, se proporzionata rispetto a quanto necessario per la tutela personale.

Secondo i giudici d’appello, le due telecamere oggetto del giudizio rispettavano il parametro di proporzionalità perché inquadravano solo l’ingresso dei locali di proprietà di Tizio.

Infine, i giudici d’appello hanno affermato che l’installazione delle telecamere non alterava la destinazione d’uso della facciata, quale bene comune, e non impedivano il diritto al pari uso da parte degli altri condomini. 

Conseguentemente, la Corte d’appello ha dichiarato il diritto di Tizio “di installare e mantenere le due telecamere poste a sorveglianza delle botteghe in questione”.

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